Tributi, notifiche senza vincoli
Gli agenti della riscossione, e più in generale tutti gli enti impositori, possono notificare gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria. Queste notifiche sono soggette a regole meno stringenti rispetto a quelle previste per gli atti giudiziari. Non è obbligatorio avvalersi del procedimento di notifica imposto per gli atti giudiziari. Quindi, in caso di utilizzo del servizio postale ordinario non è richiesta la relata di notifica, ma è sufficiente fornire la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 2339 del 2 febbraio 2021.
Secondo la Cassazione, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notifica diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982. La notifica, infatti, può essere eseguita a mezzo posta dall’amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore. Se l’atto non può essere recapito per temporanea assenza del destinatario, «la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)». Per i giudici di legittimità, si tratta di un procedimento semplificato «posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco». Il regolamento sul servizio postale ordinario «non prevede la comunicazione di avvenuta notifica», ma il contribuente è tutelato poiché può chiedere la rimessione in termini «ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile». Pertanto, l’atto si ritiene regolarmente notificato per compiuta giacenza, ancorché l’interessato non riceva la raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (Cad), come avviene per gli atti giudiziari. Sempre la Cassazione, con l’ordinanza 16997 del 13 agosto 2020, ha affermato che anche le amministrazioni comunali possono notificare direttamente, a mezzo posta ordinaria, gli atti tributari. In mancanza di previsioni ad hoc nella disciplina postale, non deve essere redatta la relata di notifica in ordine alla persona cui viene consegnato il plico. E l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, «stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione». A supporto di questa tesi viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale 175/2018, secondo la quale può supplire alla mancanza della relata dell’intermediario l’invio dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna. In effetti, l’articolo 14 della legge 890/1982 dispone che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere portati a conoscenza del contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. Va rilevato che, nonostante il chiaro dettato della norma sopra citata, un problema di tutela del diritto di difesa del contribuente si pone con la notifica diretta degli atti tributari e la Consulta avrebbe dovuto rilevarlo. Sussiste, poi, un contrasto tra norme che regolano la stessa materia. In particolare, l’articolo 60 del dpr 600/1973 contiene disposizioni diverse. Non a caso la Cassazione (ordinanza 26938/2019) ha sostenuto che solo l’invio della raccomandata informativa rende legittima la notifica di un atto tributario in caso di momentanea assenza del destinatario. Per il perfezionamento della notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, compreso l’inoltro al destinatario e la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.
La conoscibilità degli atti. La Cassazione (ordinanza 30794/2018) ha chiarito che la notifica degli avvisi di accertamento non è un requisito di giuridica esistenza e di perfezionamento degli atti, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia. L’inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica la nullità dell’atto impositivo, qualora risulti in modo inequivoco che il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza fissato dalla legge. Ciò che rileva per il perfezionamento del procedimento notificatorio è la conoscibilità dell’atto impositivo da parte del destinatario. Per la validità della notifica è sufficiente che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario, anche quando lo stesso non ne prenda materialmente visione perché si rifiuta di riceverlo o non lo ritira presso la casa comunale o l’ufficio postale. È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore (ufficiale giudiziario, messo comunale) tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. L’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l’amministrazione sia tenuta a assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il procedimento di notifica non ha mai come finalità di garantire al destinatario «l’effettiva conoscenza», ma di assicurare un alto grado di conoscibilità dell’atto, osservando le procedure. Del resto, se l’interessato non ne viene a conoscenza per sua negligenza o per un suo espresso rifiuto di ricevere l’atto, quest’ultimo s’intende comunque formalmente notificato.
La sanatoria. Le irregolarità della notifica possono essere sanate per raggiungimento dello scopo. La disposizione contenuta l’articolo 156 del codice di procedura civile si applica non solo agli atti processuali, ma anche agli atti amministrativi. La contestazione sana anche le irregolarità della notifica degli atti di accertamento e riscossione. Il contribuente che propone ricorso non può far valere i vizi di notifica dell’atto impositivo. Se la pretesa tributaria viene impugnata vuol dire che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di rendere conoscibile l’atto al destinatario.
L’articolo 60 del dpr 600/1973, che disciplina il procedimento di notifica degli atti tributari, dispone che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione di domicilio.
L’articolo 60, inoltre, richiama le norme del processo civile e, dunque, anche il regime di nullità e sanatorie. Gli effetti non sono differenti se il giudice ritiene gli atti impositivi nulli o inesistenti per vizi di notifica. In entrambi i casi è ammessa la sanatoria.

